Art. 6.
(Istituzione dei corsi universitari in optometria).

      1. Le università istituiscono e attivano, nell'ambito delle facoltà di medicina e chirurgia, appositi corsi triennali per il rilascio della laurea di primo livello in optometria, abilitante all'esercizio dell'attività professionale tecnica sanitaria di optometrista. Le facoltà universitarie che organizzano i corsi di cui al presente comma, per l'espletamento degli insegnamenti di natura non sanitaria si coordinano con le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
      2. Per l'accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 è richiesto il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.
      3. L'accesso ai corsi di laurea di cui al presente articolo è programmato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e dell'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264.
      4. Gli attestati e i diplomi conseguiti dagli ottici alla data di entrata in vigore della presente legge possono costituire titolo preferenziale e, comunque, sono valutati ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di cui al presente articolo.

 

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      5. Le università determinano le modalità di accesso ai corsi di laurea di cui al presente articolo per coloro che hanno conseguito il titolo di ortottista-assistente di oftalmologia, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743.